Camionisti e tassisti in guida in stato di ebbrezza: le sanzioni previste dal c.d.s.
- 1 Camionisti e tassisti in guida in stato di ebbrezza: le sanzioni previste dal c.d.s.
- 1.1 1. In caso di tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) le sanzioni previste sono:
- 1.2 2. In caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste:
- 1.3 3. In caso di tasso alcolemico superiore 0,8 (zero) e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è previsto:
- 1.4 4. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è previsto:
- 1.5 5. In caso di rifiuto di sottoporsi ad Alcoltest
- 1.6 Alcoltest: dimezzamento del periodo di sospensione della patente
- 1.7 Omicidio stradale: le pene e le sanzioni 2022 aggiornate
- 1.8 Lesioni personali stradali: cosa si rischia?
Prime indicazioni per orientarsi e capire cosa si rischia se sei un un camionista, un tassita o un trasportatore professionale di cose o di persone.
Quali sono le sanzioni previste in caso di guida in stato di ebbrezza per camionisti e tassisti e più in generale per i trasportatori di persone o di cose?
Nella mia attività professionale di Avvocato mi capita spesso di assistere camionisti, tassisti o persone che svolgono professionalmente l’attività di trasporto di cose o di persone.
In questi casi il problema è serio, perché quando la patente viene ritirata e sospesa non si può lavorare e vengono meno le fonti sostentamento.
Inoltre, se non si lavora in proprio ma per terze persone come trasportatore di persone o di cose si rischia addirittura di subire un licenziamento per giusta causa qualora non si possa disporre più della patente di guida a seguito di revoca per guida in stato di ebbrezza (art. 219, comma 3-quater del codice della strada).
La prima cosa che devi sapere è che affinchè inizi un vero e proprio procedimento penale per guida in stato di ebbrezza è necessario che venga superata la soglia di tasso alcolemico di 0,8 grammi per litro o che ci si sia rifiutati di sottoporsi all’alcoltest.
In questo caso iniziano due procedimenti:
- Il primo è amministrativo, per cui la patente viene ritirata dagli agenti operanti e viene trasmessa al prefetto che ne decreterà la sospensione, generalmente per un periodo di tempo predeterminato, e ordinerà la sottoposizione alle visite mediche presso una commissione medica locale per accertare l’idoneità alla guida.
Il secondo è penale, per cui si rischiano delle gravi sanzioni a seconda del tasso alcolemico riscontrato quali:
a) l’arresto;
b) l’ammenda;
c) la sospensione o la revoca della patente;
d) la confisca del veicolo;
e) la decurtazione dei punti dalla patente.
Le sanzioni aumentano progressivamente a seconda del tasso alcolemico riscontrato.
Comunque, la legge è più severa in questi casi rispetto a quelli di un conducente “normale” ossia conducente senza alcuna qualifica particolare, perché le sanzioni previste per camionisti, tassisti e, in generale, per i trasportatori professionali di persone o cose sono più dure.
Difatti queste categorie di conducenti non possono bere nulla ed è sufficiente superare la soglia zero di tasso alcolemico per incorrere in sanzioni.
Si parla di TOLLERANZA ZERO per chi svolge l’attività professionale di trasporto di cose o di persone.
Vediamo nel dettaglio le sanzioni previste a seconda della soglia di tasso alcolemico che viene superata.
Al riguardo il codice della strada prevede 5 ipotesi di guida in stato di ebbrezza sanzionate a seconda del tasso alcolemico riscontrato e del comportamento del conducente che si rifiuta di sottoporsi all’accertamento.
Le prime due ipotesi sono degli illeciti amministrativi meno gravi rispetto alle successive tre, che sono degli illeciti penali veri e propri.
1. In caso di tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l) le sanzioni previste sono:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 164 a € 664;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 328 a € 1.326, oltre al fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni nel caso in cui tu abbia provocato un incidente stradale;
c) la decurtazione di 10 punti della patente.
2. In caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste:
a) la sanzione amministrativa da € 708 a € 2.833,34
b) la sospensione della patente da 4 a 8 mesi;
c) la decurtazione di 10 punti della patente
3. In caso di tasso alcolemico superiore 0,8 (zero) e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è previsto:
a) l’arresto fino a 6 mesi aumentato da un terzo alla metà;
b) l’ammenda da € 800 a € 3.200 aumentata da un terzo alla metà;
c) la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno, aumentata da un terzo alla metà;
d) la decurtazione di 10 punti della patente.
4. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è previsto:
a) l’arresto da 6 mesi ad 1 anno aumentato da un terzo alla metà;
b) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, aumentata da un terzo alla metà;
c) la sospensione della patente da 1 a 2 anni (da 2 a 4 anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), aumentate da un terzo alla metà;
d) la patente è sempre revocata in caso di recidiva nel triennio;
e) Attenzione perché la patente è pure sempre revocata qualora si tratti di:
- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,conducenti di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t,
- conducenti di autoarticolati e di autosnodati;
- conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto,
f) la confisca del veicolo;
g) la decurtazione di 10 punti dalla patente;
5. In caso di rifiuto di sottoporsi ad Alcoltest
a) l’arresto da 6 mesi a 1 anno aumentato da un terzo alla metà;
b) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 aumentata da un terzo alla metà;
c) la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni;
d) la revoca della patente se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti;
e) la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato (in questo caso la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata);
f) La decurtazioni di 10 punti dalla patente;
Spero di averti chiarito un po’ le idee sulle sanzioni che si rischiano in caso di guida in stato di ebbrezza se sei un camionista, un tassista o, più in generale, un conducente che svolge un’attività professionale di trasporto di cose o di persone.
Ti do due consigli:
- Cerca di essere responsabile e di non bere prima di metterti alla guida. Rischi non solo di avere problemi con la legge ma anche la vita e l’incolumità personale tua e degli altri.
- Viceversa, se ti trovi in questa situazione per cui ti è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza è opportuno scegliere con accuratezza la strategia difensiva per non avere o limitare danni in futuro.
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