Etilometro: assolto dal Tribunale di Milano per mancanza di omologazione
- 1 Etilometro: assolto dal Tribunale di Milano per mancanza di omologazione
- 1.1 Il fatto
- 1.2 Il processo dinanzi al Tribunale di Milano
- 1.3 L’importanza delle investigazioni difensive dell’avvocato difensore
- 1.4 Il ruolo del consulente tecnico
- 1.5 La decisione del Giudice
- 1.6 Cosa prevede l’articolo 186 del codice della strada in tema di guida in stato di ebbrezza
- 1.7 A chi spetta l’onere della prova sul corretto funzionamento dell’etilometro?
- 1.8 Quid iuris, nel caso concreto?
- 1.9 Ci sono altri sintomi univoci per dimostrare la guida in stato di ebbrezza oltre le soglie previste dalla legge?
- 1.10 Conclusioni
- 1.11 Alcoltest: dimezzamento del periodo di sospensione della patente
- 1.12 Omicidio stradale: le pene e le sanzioni 2022 aggiornate
- 1.13 Lesioni personali stradali: cosa si rischia?
Sentenza n. 2047 del 24/02/2021, Tribunale di Milano – Settima sezione penale
Un conducente a cui era stato riscontrato con etilometro un tasso alcolemico di 2,07 g/l è stato assolto dal Tribunale di Milano, settima sezione penale, dall’accusa di guida in stato di ebbrezza per mancanza di omologazione dello strumento utilizzato per l’accertamento.
Il fatto
In data 3 maggio 2019 un automobilista, al termine di una cena di lavoro con la moglie e due persone in zona Navigli, si avviava – a bordo della vettura di famiglia marca BMW X2 verso la sua abitazione (mentre la di lui moglie rincasava con altra vettura familiare, con la quale era arrivata al ristorante).
Alle ore 1.00 circa, in Comune di Milano, si immetteva contromano e veniva fermato da una pattuglia della Polizia Locale di Milano.
Gli agenti percepivano un alito vinoso e sottoponevano l’imputato, che identificavano, a prova etilometrica con l’apparecchio in loro dotazione.
Le due prove seguite a distanza di 10 minuti l’una dall’altra, la prima alle ore 1.00 e la seconda alle ore 1.10, davano esito positivo, riscontrando un tasso alcolemico di 2,11 g/l la prima e 2,07 g/l la seconda, come da scontrini prodotti ed acquisiti, nei quali si leggono altresì le diciture “volume insufficiente” ed “zero test corretto”.
Pertanto, l’automobilista veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza ed iniziava un procedimento penale presso il Tribunale di Milano.
Il processo dinanzi al Tribunale di Milano
Nel corso del processo venivano ascoltati l’agente operante della Polizia municipale che aveva svolto l’accertamento con etilometro, l’imputato, sua la moglie, il consulente tecnico della difesa esperto sul funzionamento dell’etilometro e veniva prodotta documentazione oggetto di scrupolosa investigazione difensiva da parte del difensore.
Nel corso della istruttoria venivano pure acquisiti agli atti il decreto di omologazione dell’etilometro, il libretto tecnico con le prove e tarature periodiche di funzionamento da cui risultava che la prova primitiva era stata eseguita dallo CSRPAD in data 8 aprile 2017 e le successive in data 21 novembre 2018 e 14 novembre 2019 dal CPA di Milano con esiti positivi di tutti i test eseguiti.
Null’altro emergeva dal libretto il quale riportava come riferimento alla omologazione la dicitura: OM 00308Bet“.
Il provvedimento di omologazione, prodotto dalla Polizia Locale di Milano, risultava rilasciato in data 10 novembre 1999 dall’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
In essa si leggeva che “tutti gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa su targhetta la seguente dicitura: OM00308et.
L’importanza delle investigazioni difensive dell’avvocato difensore
L’avvocato dell’imputato sia prima l’inizio del procedimento che durante svolgeva complesse investigazioni difensive e presentava i documenti acquisiti dalla Polizia locale e dalla ditta costruttrice dell’etilometro fornendo degli elementi indispensabili al proprio consulente ed al Giudice per l’esito favorevole del procedimento e l’accertamento dei fatti.
Il ruolo del consulente tecnico
Parimenti importante si dimostrava il ruolo del Consulente tecnico di parte nominato dalla difesa che contestava:
- sia nel corso del suo esame orale sia con le sue relazioni tecniche difensive –la attendibilità generale dell’etilometro in oggetto e metteva in dubbio la legittimità e attendibilità dell’intero sistema di accertamento del tasso alcoolico con etilometro, rilevando la delicatezza e la complessità delle operazioni analitiche compiute dal sensore, il quale oltre che essere soggetto a rapida obsolescenza (ed andrebbe quindi periodicamente sostituito) è anche sensibile a tutta una serie di interferenze da parte di agenti esterni: riscaldamento dell’apparecchio, inquinanti atmosferici, assunzione di farmaci, espettorato, etc.).
- sia la legittimità del decreto di omologazione in quanto non proveniente da Organo legittimato per legge e comunque ormai scaduto (avendo durata decennale) e la stessa sua validità generale, in quanto rilasciata a soggetto diverso dal produttore dell’etilometro ed a ditta inesistente (a causa dell’utilizzo di una partita IVA intestata a diversa società).
- la validità della stessa prova etilometrica effettuata in concreto, sia perché gli operanti non avrebbero seguito alla lettera le istruzioni del libretto di uso (accensione, riscaldamento, zero test, etc.) sia perché gli scontrini avevano rilevato l’insufficienza volumetrica dell’aria espirata dall’imputato nello strumento in entrambe le prove sicché, in ragione delle caratteristiche tecniche della rilevazione, le prove avrebbero dato esiti abnormi, cioè un rapporto volumetrico falsato rispetto all’effettivo.
- la certificazione di conformità CE prodotta, in quanto non rilasciata da ente certificatore autorizzato.
La decisione del Giudice
All’esito della complessa istruttoria dibattimentale svolta il Giudice assolveva l’automobilista e affermava che:
“La ricostruzione fattuale ed i documenti acquisiti non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato per il fatto a lui ascritto nell’imputazione“.
Vediamo nel dettaglio quali sono state le argomentazioni del Giudice.
Cosa prevede l’articolo 186 del codice della strada in tema di guida in stato di ebbrezza
In primis, il Giudice ricostruisce cosa prevede l’art. 186 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza ed afferma:
“L’art. 186 del codice della strada sanziona la condotta di chi si pone alla guida in stato di ebbrezza da assunzione di sostanze alcooliche.
La ratio della norma è intuitiva: è noto scientificamente che l’assunzione di alcool può compromettere le capacità psico-fisiche del conducente, riducendo progressivamente (in rapporto alla quantità di alcool assunto) concentrazione, destrezza, campo visivo laterale, resistenza all’abbagliamento, coordinamento psicomotorio, valutazione delle distanze, sensibilità alla luce rossa, percezioni, riflessi, capacità di reagire tempestivamente agli imprevisti ed a situazioni di pericolo.
Insomma, l’alcool pregiudica, in misura maggiore quanto maggiore è il quantitativo di alcool nel sangue, tutte quelle qualità psicoattitudinali che sono assolutamente indispensabili per la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni.
In concreto, il rischio di incidente grave cresce in maniera esponenziale all’aumentare del tasso alcolemico.
Tuttavia, il legislatore stabilisce sia una soglia di rilevanza penale della guida in stato di ebbrezza alcoolica sia una gradazione di gravità della condotta, entrambe espressamente parametrate sulla concentrazione di alcool nel sangue del conducente, dato che il deficit psicofisico e cognitivo di un soggetto è direttamente proporzionale alla quantità di alcool assorbito nel sangue.
La legge, quindi, non sanziona sic et simpliciter chi guida dopo aver bevuto, ma chi guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di alcool, stabilendo che lo stato di alterazione è di regola irrilevante quando il tasso alcoolemico nel sangue non superi la soglia di 0,5 g/1; che costituisce violazione amministrativa se il tasso alcoolemico supera 0.5 g/1, ma non supera la soglia di 0,8 g/1; che costituisce reato se il tasso alcoolemico supera la soglia di 0,8 g/1 ma non la soglia di 1,5 g/1 e che costituisce reato ancor più grave se il tasso alcoolemico supera la soglia di 1,5 g/l, oltre la quale le capacità cognitive, percettive e reattive del conducente crollano drasticamente.
È dunque necessario appurare, con la certezza richiesta dai principi fondamentali del diritto penale, quale fosse il tasso alcoolemico dell’imputato al momento del sinistro.
In tale ricerca vengono sistematicamente utilizzati apparecchiature elettroniche (volgarmente detti “etilometri“), le quali misurano la quantità di alcool presente nell’aria insufflata al loro interno e da cui ricavano la percentuale di alcool nel sangue“.
A chi spetta l’onere della prova sul corretto funzionamento dell’etilometro?
Il Giudice si sofferma anche sul tema dell’onere della prova in caso di accertamento con etilometro sul suo corretto funzionamento.
In particolare, afferma che:
“Secondo la più recente (e condivisibile) giurisprudenza della Suprema Corte (Cfr. Cass. pen. 3201/2020; Cass. pen. 38618/2019; Cass. pen. 17494/2019), formatasi sulla scorta di Corte Cost. 113/2015, nel caso di accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada e con etilometro, non viene meno il principio dell’onere probatorio a carico della Pubblica Accusa, la quale dovrà provare, anche nel rispetto del principio di prossimità della prova e di legalità dell’azione amministrativa, l’adempimento delle condizioni legali di utilizzo degli etilometri e, pertanto, dovrà provare – a pena di inutilizzabilità dei risultati dei test – che l’etilometro utilizzato in concreto sia conforme al tipo omologato, che l’omologazione sia regolare e che l’apparecchiatura sia stata sottoposta a revisioni e tarature periodiche.
Solo nella sussistenza di tali condizioni normative di utilizzazione, l’accertamento con etilometro, che ha conseguenze di rilievo su diritti costituzionali dei cittadini, potrà costituire valida prova e sarà a quel punto onere della difesa dimostrare che, nel singolo caso concreto, vi è stato un malfunzionamento o un utilizzo scorretto dell’etilometro o comunque l’interferenza di un fattore esterno che abbia falsato l’esito della prova.
In altre parole, affinché l’accertamento etilometrico possa spostare l’onere probatorio a carico della difesa è necessario che lo strumento tecnologico risponda pienamente ai requisiti e specifiche non solo tecniche, ma anche legali di utilizzazione“.
Quid iuris, nel caso concreto?
Come si applica questo principio nel caso concreto?
Ebbene nel caso specifico il Giudice afferma che:
[…] l’onere della prova della conformità a legge dell’etilometro e della sua utilizzazione a carico della Pubblica Accusa non sia stato pienamente assolto e, pertanto, il risultato dei test etilometrici eseguiti a carico dell’imputato nella notte del 3 maggio 2019 dalla Polizia Locale di Milano, utilizzando l’etilometro in oggetto, siano inutilizzabili ed inattendibili.
Sul punto non è necessario approfondire tutte le contestazioni difensive e del tecnico ***** essendo sufficiente rilevare che l’etilometro in oggetto non risulta, dai documenti prodotti, conforme al tipo omologato, ed anzi può dirsi null’affatto omologato.
Come si è detto, il decreto di omologazione prodotto dalla Polizia Locale di Milano, risalente al 10 novembre 1999, espressamente prescrive che tutti gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo e recare la dicitura OM00308et.
“Ebbene l’etilometro utilizzato dalla Polizia Locale di Milano riporta invece la dicitura “OM00308Bet” e cioè fa riferimento ad un altro decreto di omologazione che non risulta esistere o comunque non corrisponde al decreto di omologazione prodotto dalla Polizia Locale“.
“[…] Certo è che la dicitura riportata sull’etilometro in oggetto presenta quella “B” di troppo rispetto al decreto di omologazione prodotto agli atti […]
[…]In definitiva, non consente di ritenere con la certezza richiesta dalla legge penale, l’apparecchiatura conforme al tipo omologato. La non conformità equivale a mancanza di omologazione.
Di conseguenza, i risultati di un etilometro non omologato non possono essere ritenuti attendibili e non sono decisivi e probatori al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Ci sono altri sintomi univoci per dimostrare la guida in stato di ebbrezza oltre le soglie previste dalla legge?
Una volta che il Giudice ha stabilito che l’accertamento è inattendibile e, per l’effetto, inutilizzabile è possibile condannare l’imputato per guida in stato di ebbrezza sulla base dei sintomi manifestati?
Al riguardo, il Giudice sulla rilevanza dei sintomi in concreto afferma:
si “[…] deve verificare se dall’istruttoria emergono evidenze forti e certe, a prescindere dagli esiti del test etilometrico, che l’imputato all’atto del fermo da parte della Polizia Locale di Milano, avesse un tasso alcoolemico nel sangue superiore alla soglia di rilevanza penale stabilita dalla legge (art. 186, comma 1 e 2 CdS).
Infatti la prova con etilometro non rappresenta una “prova legale” poiché il Giudice può, anche in assenza di test etilometrico e in base a tutta una serie di evidenze fattuali positive, riscontrare una tale riduzione delle capacità percettive e reattive del soggetto, tali da consentire con ragionevole certezza di ritenere che egli si fosse posto alla guida in uno stato di ebbrezza penalmente rilevante.
Ovviamente in assenza di tali forti evidenze, il Giudice deve attenersi al principio del favor rei e considerare il tasso alcoolemico non superiore alla soglia di rilevanza penale.
Ebbene dall’istruttoria non sono emersi con evidenza solare i sintomi di una concentrazione alcolemica nel sangue dell’imputato superiore alla soglia di rilevanza penale, sicché questo Giudice non può ritenere provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato, in nessuna delle due fattispecie penali previste dal citato art. 186 CdS (2° comma lett. b o lett. c)”.
Il teste della Polizia locale ha riferito solo di alito vinoso.
In verità si tratta di una espressione ormai di stile che gli operanti utilizzano in ogni circostanza per giustificare il test etilometrico e come tale non ha in sé alcuna pregnanza o comunque valore probatorio decisivo,anche perché non è in grado di dire nulla circa il tasso alcoolemico nel sangue e soprattutto sulla incidenza sulle capacità cognitive e reattive del soggetto.
Il teste della Polizia Locale non riferisce di eloquio sconnesso o disarticolato o anche solo difficoltoso, di andamento barcollante, di equilibrio precario, di ritardi nella comprensione o nei riflessi, di manovre scoordinate alla guida, di aggressività o grave sonnolenza.
Insomma, non risulta nessun sintomo non solo di un grave stato di ebbrezza (come dovrebbe essere con un tasso di alcool nel sangue superiore a 2 g/l ma nemmeno un sintomo serio di medio o lieve stato di ebbrezza (ad es. euforia, disinibizione, eccitazione, sonnolenza, umore alterato, confusione mentale, etc.).
L’imputato non presenta segni evidenti di ebbrezza, a parte l’alito.
“A tali rilievi, già di per sé decisivi, si può aggiungere che la dichiarazione dell’imputato circa un suo consumo parco di alcool appare verosimile e non tanto per la conferma resa dalla di lui moglie, quanto per il suo stato di diabetico e di ipertesi, poiché è notorio che l’alcool tende ad alzare i livelli della glicemia e l’abuso alcoolico è pericoloso per i soggetti diabetici ed ipertesi.
In definitiva l’istruttoria, nell’inutilizzabilità degli esiti del test etilometrico condotto a carico dell’imputato la notte del 3 maggio 2019, avendo evidenziato solo il sintomo generico dell’alito vinoso rilevato dagli operanti, non consente di affermare con la certezza richiesta dalla legge penale, la colpevolezza dell’imputato per il reato a lui ascritto nell’imputazione e nemmeno di derubricarlo nella più tenue fattispecie di cui all’art. 186, 1° e 2° comma, lett. b) del CdS, non essendo emerso alcun elemento concreto attestante una alterazione delle sue facoltà cognitive, percettive e reattive tale da poter ritenere che egli si sia messo alla guida in stato di ebbrezza e con un tasso di alcool nel sangue superiore al limite di rilevanza penale posto dall’art. 186 del CdS, ma anzi sussistendo ragionevoli dubbi sulla circostanza che il ***** possa aver ecceduto nel consumo di alcoolici, dato il suo particolare stato di salute”.
Conclusioni
In conclusione, il Tribunale di Milano con questa sentenza interessante sotto molteplici punti di vista, ha affermato, i seguenti principi:
1) la pubblica accusa dovrà provare l’adempimento delle condizioni legali di utilizzo degli etilometri e, pertanto, dovrà provare – a pena di inutilizzabilità dei risultati dei test – che l’etilometro utilizzato in concreto sia conforme al tipo omologato, che l’omologazione sia regolare e che l’apparecchiatura sia stata sottoposta a revisioni e tarature periodiche;
2) i risultati di un etilometro che non è correttamente omologato non possono essere utilizzati per provare la guida in stato di ebbrezza;
3) Non è sufficiente il richiamo di stile all’alito vinoso per ritenere sussistente la guida in stato di ebbrezza all’interno di una delle soglie previste dalla legge. Pertanto, in assenza di altri sintomi ed evidenze forti e certe, la persona deve essere assolta.
HAI UN PROBLEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA?
Scopri come affrontarlo e risolverlo
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
ULTIMI ARTICOLI
Alcoltest: dimezzamento del periodo di sospensione della patente
Alcoltest: dimezzamento della sospensione della patente in caso di messa alla prova La Corte Costituzionale con sentenza del 30/06/2022, n. 163 ha affermato che è illegittimo non prevedere che nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito...
Omicidio stradale: le pene e le sanzioni 2022 aggiornate
Omicidio stradale: le pene e le sanzioni 2022 aggiornateLa disciplina in materia di omicidio stradale è dettata dall’art. 589 bis del codice penale che è stato introdotto dalla legge n. 41 del 2016. Tale legge nasce dall’idea che quando ci si pone alla guida di un...
Lesioni personali stradali: cosa si rischia?
Lesioni personali stradali: cosa si rischia? Che cosa si rischia nel caso in cui si cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale?La disciplina è dettata dagli articoli 590 e 590 bis del codice...