Cosa deve fare chi ha causato un incidente? Cosa si rischia in caso di fuga ed omissione di soccorso?

In caso di fuga e di omissione di soccorso sono previste delle sanzioni che sono via via più gravi a seconda della tipologia di incidente stradale (con danni alle sole cose o alle persone) e a seconda della violazione commessa dell’obbligo di evitare intralcio alla circolazione, dell’obbligo di fermata o dell’obbligo di assistenza alle persone ferite.

L’art. 189 del codice della strada è la norma che prevede e sanziona questi comportamenti e che sanziona il c.d. “pirata della strada”, ossia il conducente di un veicolo che, dopo avere investito qualcuno o cagionato dei danni a cose, si dà alla fuga senza fermarsi e prestare o chiedere soccorso e guadagnare così l’impunità dalle conseguenze penali e civili della sua condotta.

Qual è il comportamento da tenere in caso di incidente stradale?

Il codice della strada prevede all’art. 140, comma il seguente principio informatore della circolazione stradale:

Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

Questo principio, in caso di incidente è ulteriormente esplicitato dal comma 1 dell’art. 189 che afferma:

“1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona”.

Pertanto, si impone all’utente della strada un comportamento collaborativo onde evitare conseguenze più gravi, anche mortali, in seguito all’incidente.

Al riguardo, sono previsti:

1)      l’obbligo di fermarsi (in caso di inosservanza si commette il reato di fuga ai sensi dell’art. 189, comma 6 del cds) e

2)      l’obbligo di prestare assistenza (in caso di inosservanza si commette il reato di omissione di soccorso stradale ai sensi dell’art. 189, comma 7 del cds)

Si tratta di obblighi che sono sanzionati in caso di inadempimento in maniera diversa da due norme diverse (cfr. art. 189 commi 6 e 7)

Sono poi previsti ulteriori obblighi in caso di incidente che devono essere posti in essere ai sensi dell’art. 189, commi 2,3, e 4 in base al quale:

“2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3.. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonchè le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati”.

Fuga con danno alla persona (art. 186, comma 6 del cds): che cosa si rischia?

In tal caso l’art. 189, comma 6 del cds prevede che chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena in caso di fuga del conducente in ipotesi di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni nel primo caso e tre anni nel secondo.

Tale norma tutela la SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, imponendo al singolo utente l’attivazione di comportamenti atti a diminuire o comunque contenere gli effetti dell’incidente stradale.

Si potrà invocare la causa di giustificazione dello stato di necessità solo provando di essersi allontanato in quanto costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

In questo caso ai sensi dell’art. 189, comma 6 del cds possono essere applicate le seguenti misure cautelari:

  • Divieto di espatrio
  • Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
  • Divieto e obbligo di dimora
  • Arresti domiciliari

È poi prevista la possibilità di un arresto facoltativo in flagranza.

Queste misure non si applicano nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto, si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria (ciò vale solo in caso di lesioni personali colpose e non di omicidio stradale).

Omissione di soccorso a persona ferita (art. 186, comma 7 del cds)

Al riguardo, l’art. 189, comma 7 del cds prevede che chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento con danno alle persone, NON OTTEMPERA ALL’OBBLIGO DI PRESTARE L’ASSISTENZA OCCORRENTE ALLE PERSONE FERITE, è punito con la reclusione un anno a tre anni.

Si applica pure la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.

In tal caso si tutela la SICUREZZA DELLE PERSONE IN PERICOLO a seguito di un incidente stradale.

Il presupposto per la concretizzazione dell’obbligo di assistenza va individuato nell’effettività del bisogno dell’infortunato.

Infine, è bene sapere che i due reati di fuga e di omissione di assistenza a persona ferita possono concorrere tra di loro, ossia si può essere condannati per entrambi i reati contemporaneamente.

Alcune massime della Cassazione sul reato di fuga (Art. 189, comma 6 del c.d.s.)

Cassazione penale sez. IV, 11/02/2020, n.9212

L’obbligo di fermarsi a seguito d’incidente consiste nel mettersi a disposizione civilmente di chi abbia subito danni reali o personali

Affinché la previsione di cui al comma 6 dell’art. 189 c.d.s. abbia un senso, deve essere interpretata non già formalisticamente ma teleologicamente: lo scopo che si prefigge il legislatore è quello, ove possibile, di far sì che il destinatario del precetto si fermi, per rendersi conto dell’accaduto, presti l’eventuale assistenza occorrente ai feriti – richiesta dal comma 7 come sviluppo logico-cronologico dell’obbligo precedente – ma anche per essere identificato, nella prospettiva di eventuali azioni risarcitorie e di accertamento delle responsabilità. Ne deriva che il precetto di cui al comma 6 richiede che la fermata risulti idonea, con atteggiamento costruttivo e solidale, a soddisfare le esigenze, sia pubblicistiche che privatistiche, di compiuta ricostruzione dell’accaduto e delle eventuali responsabilità, mettendosi a disposizione civilmente di chi abbia subito danni reali o personali a seguito dell’incidente. L’art. 189 c.d.s., infatti, prevede una scala di gravità della condotta omissiva degli obblighi di legge di diversa offensività, variamente sanzionata a livello penale (commi 7 e 6) e amministrativo (commi 5 e 4).

 Cassazione penale sez. IV, 21/10/2020, n. 29837

Sussiste il reato di fuga anche per l’utente della strada coinvolto nel sinistro anche se non responsabile dello stesso

In tema di circolazione stradale, il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada è configurabile nei confronti dell’utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l’incidente, che è comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (nella specie un ciclista aveva colpito una vettura, riportando lesioni non gravi, e l’automobilista, in seguito condannato per il reato di fuga, si era fermato solo per pochi minuti e poi se ne era andato senza fornire le proprie generalità né accompagnare la persona offesa a casa o al Pronto Soccorso).

 Cassazione penale sez. IV, 11/02/2020, n. 9212

Ai fini della configurabilità del reato di fuga dopo incidente stradale con danno alle persone vanno valutate le dinamiche della fermata effettuata dall’agente

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 25/01/2019

In tema di reato di fuga dopo un incidente stradale con danno alle persone, affinché il precetto dell’obbligo di fermarsi sia rispettato, occorre che l’agente effettui una fermata che, per le concrete modalità, gli consenta di rendersi conto dell’accaduto ed eventualmente mettersi in condizione di prestare assistenza ai feriti, e, comunque, di essere identificato ai fini della compiuta ricostruzione dell’accaduto e di eventuali azioni risarcitorie. (Nella specie, in cui l’imputato si era fermato dopo aver investito un pedone ed era rimasto sul luogo dell’incidente fino all’arrivo dell’ambulanza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato senza accertare se, nel dato contesto di fatto, fosse possibile o meno per lo stesso lasciare i propri dati identificativi alla donna ferita o ad altra persona, prima o dopo l’arrivo dell’ambulanza, e quanto tempo dopo l’incidente fosse sopraggiunta la polizia municipale, non essendo esigibile un’attesa senza termine dell’arrivo sul posto degli operatori di polizia).

Per il reato di “fuga” occorre valutare il comportamento complessivo dell’agente, che si deve concretizzare nell’immediato (o quasi immediato) allontanamento del soggetto dal luogo dell’incidente.

Alcune massime della Cassazione sul reato di omissione di soccorso (art. 189, comma 6 del c.d.s.)

Cassazione penale sez. IV, 16/09/2020, n. 27241

Il giudice può riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto anche in presenza di reato di omissione di soccorso

Il reato di omissione di soccorso si realizza anche in presenza di dolo eventuale. Tuttavia, la valutazione delle circostanze di fatto – quali l’estrema lievità del danno arrecato, la presenza di più persone pronte a soccorre il ciclista e il fatto che l’investitore si era fermato prima di allontanarsi e che non aveva negato il suo coinvolgimento una volta rintracciato – possono condurre al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. (Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 131-bis del codice penale a un automobilista che, dopo avere determinato l’impatto del proprio autoveicolo con una bicicletta e determinato la caduta del ciclista che la conduceva, si era solo fermato e verificata l’assenza di lesioni evidenti si era allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare alcuna specifica assistenza e senza attendere l’arrivo dell’ambulanza. Per la Corte il reato è configurabile perché c’è dolo eventuale, ma, date le circostanze, risulta applicabile la causa di non punibilità).

Cassazione penale sez. IV, 03/05/2016, n. 39088

Non è configurabile il reato di omissione di soccorso in caso di assenza di morte o lesioni

Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189, comma 7, c.d.s., richiede che sia effettivo il bisogno dell’investito, sicchè non è configurabile nel caso di assenza di lesioni, o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario nè utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato; tuttavia, tali circostanze non possono essere ritenute “ex post”, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell’allontanamento.

Cassazione penale sez. IV, 22/05/2019, n. 24934

La mancanza di parcheggio non giustifica l’automobilista per l’omissione di soccorso

L’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 189, comma 7, c.d.s. può essere integrato anche dal dolo eventuale ove l’agente, in caso di sinistro ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare la probabilità o la possibilità che sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti (respinta la tesi difensiva secondo la quale la mancata fermata era dovuta all’assenza di parcheggi).

Cassazione penale sez. IV, 07/02/2018, n. 10736

L’obbligo di prestare assistenza ai feriti prescinde dalla responsabilità nel sinistro stradale

Ai sensi dell’art. 189, comma 6, c.d.s., chiunque sia coinvolto in un sinistro stradale, a prescindere dalla propria responsabilità nel sinistro stesso, è obbligato a prestare assistenza alle persone ferite.

Cassazione penale sez. IV, 07/04/2021, n. 14648

La presenza di passanti non esclude l’obbligo per chi ha causato un sinistro di prestare soccorso

In tema di circolazione stradale, l’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso; peraltro, detto obbligo non è legato alla consumazione ed all’accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada. La semplice presenza di altra persona, in questo caso i passanti, non autorizza, dunque, in alcun modo l’elusione del dovere di prestare assistenza ai feriti.

Cassazione penale sez. IV, 16/09/2020, n.27241

Il giudice può riconoscere la non punibilità per particolare tenuità del fatto anche in presenza di reato di omissione di soccorso

Il reato di omissione di soccorso si realizza anche in presenza di dolo eventuale. Tuttavia, la valutazione delle circostanze di fatto – quali l’estrema lievità del danno arrecato, la presenza di più persone pronte a soccorre il ciclista e il fatto che l’investitore si era fermato prima di allontanarsi e che non aveva negato il suo coinvolgimento una volta rintracciato – possono condurre al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. (Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 131-bis del codice penale a un automobilista che, dopo avere determinato l’impatto del proprio autoveicolo con una bicicletta e determinato la caduta del ciclista che la conduceva, si era solo fermato e verificata l’assenza di lesioni evidenti si era allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare alcuna specifica assistenza e senza attendere l’arrivo dell’ambulanza. Per la Corte il reato è configurabile perché c’è dolo eventuale, ma, date le circostanze, risulta applicabile la causa di non punibilità)

Cosa prevede l’articolo 189 del c.d.s. in tema di comportamento in caso di incidente.

1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza adoperarsi affinchè non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.

4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonchè le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.

5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 302 a Euro 1.208. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applicazione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.

8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 87 ad Euro 344.

9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337.

HAI UN PROBLEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA?

Scopri come affrontarlo e risolverlo

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ULTIMI ARTICOLI

Avvocato Cassazionista
Daniele Mistretta
Studio Legale Sede di Roma:
Piazza dei Re di Roma, n. 8
00183 Roma

Cell. 339.2268781
info@difesaalcoltest.it

Call Now ButtonChiama ora