Guida in stato di ebbrezza: che cosa succede dopo l’accertamento

Prime indicazioni per orientarsi e capire come affrontare il problema

Una delle prime cose che i miei clienti mi chiedono dopo l’accertamento è: “Avvocato, cosa mi succede adesso?”.

Devi sapere che a seguito dell’accertamento, quando viene superato il limite di tasso alcolemico di 0,8 g/l, o ci si è rifiutati di sottoporsi all’alcoltest, si instaurano due procedimenti:

  • uno amministrativo-civile;
  • uno penale.

Sotto il primo profilo, la patente di guida ti viene ritirata dagli agenti operanti e trasmessa al prefetto.

Questi emette un’ordinanza di sospensione della patente di guida, generalmente per un periodo di tempo determinato, e ordina di sottoporti alle visite mediche presso una commissione medica locale.

L’ordinanza ti viene notificata nel luogo da te indicato e da lì iniziano a decorrere 30 giorni per proporre ricorso al giudice di pace civile contro il provvedimento di sospensione della patente di guida.

Si tratta di una sospensione della patente provvisoria, per evitare che ti possa mettere alla guida nell’immediato, costituendo un pericolo per la circolazione stradale.

Quando viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, subisci pure un sequestro amministrativo (provvisorio) del veicolo di tua proprietà finalizzato all’eventuale confisca (definitiva) che può essere ordinata in caso di condanna nel procedimento penale.

In questo caso è bene farti nominare custode del veicolo e chiedere che ti venga affidato in modo da evitare di pagare le spese per il deposito giudiziario.

Sotto il secondo profilo, vieni denunciato per guida in stato di ebbrezza (vedi gli articoli 186 e 186 bis del codice della strada in appendice) e devi affrontare un procedimento penale che prevede delle gravi sanzioni quali l’arresto, l’ammenda, la sospensione o la revoca della patente e la confisca del veicolo.

Il permesso di guida provvisorio

La seconda domanda che spesso mi viene posta è: “Avvocato, ma è possibile un permesso di guida provvisorio per andare a lavorare, così come mi è stato riferito dalla polizia locale?”.

No, non è possibile nei casi di contestazione di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro o in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento.

Difatti, solo quando il tasso alcolemico non sia superiore a 0,8 grammi per litro puoi chiedere al prefetto un permesso di guida entro 5 giorni dal ritiro della patente.

L’istanza deve essere motivata e documentata: dovrai indicare l’impossibilità o l’estrema difficoltà a raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero il ricorrere di una situazione che dà diritto alle agevolazioni previste dalla nota legge 104 del 1992 sulla tutela dei portatori di handicap (vedi l’art. 218 del codice della strada).

Le ore per cui è concesso il permesso provvisorio di guida non sono più di tre ore al giorno e verranno recuperate alla fine del periodo di sospensione della patente e nella misura doppia rispetto alle ore di cui effettivamente hai goduto del permesso di guida.

HAI UN PROBLEMA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA?


Scopri come affrontarlo e risolverlo

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