
Guida sotto stupefacenti e incidente stradale: gli esami del sangue
Cassazione penale, sez. IV sentenza n. 21390 del 09/07/2020
La Suprema Corte riafferma l’ormai consolidato orientamento secondo cui, in caso di richiesta, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, di esami del sangue su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di stupefacenti nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dall’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., non solo nell’ipotesi in cui gli esami del sangue vengano esclusivamente svolti su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica (ex multis, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018 – dep. 29/10/2018, C, Rv. 274039).
Al contrario, qualora l’esecuzione dell’accertamento intervenga nell’ambito dell’applicazione di un protocollo sanitario, essendo l’esame del quantitativo di alcool o della presenza di tracce di stupefacenti nel sangue destinato a fini di cura, e quindi disposto al di fuori del contesto di indagine, nessun previo avviso è richiesto dal rito, mancando qualunque rapporto fra l’effettuazione dell’analisi ed il diritto di difesa (cfr. per la ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019 – dep. 18/03/2019, Ellera Francesco, Rv. 275281; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020 – dep. 05/03/2020, Zanni Ileana Flavia, Rv. 278676).
Cassazione penale, sez. IV sentenza n. 21390 del 09/07/2020
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere –
Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere –
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –
Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
nel procedimento a carico di:
L.M., nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/03/2020 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del P.G. FULVIO BALDI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2020 il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da L.M., ha annullato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore, con cui veniva disposta nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al delitto di cui all’art. 590 bis c.p., commi 1 e 2, essendogli stato contestato, con l’imputazione provvisoria, di avere causato lesioni personali gravi a H.R., perchè con colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonchè in violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), artt. 141,142 e 143 C.d.S., si poneva alla guida di un’autovettura, senza mai aver mai avere conseguito la patente di guida, in stato di ebbrezza alcolica, con tasso gr/l. 2,07 e – dopo avere superato l’automobile condotta da M.M. – invadeva l’opposta corsia di marcia, travolgendo la persona offesa.
2. Il provvedimento ha ritenuto inutilizzabili gli accertamenti relativi al tasso alcolemico, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., osservando che l’accertamento del tasso alcolemico, effettuato tramite esame ematico presso il nosocomio ove l’indagato era stato condotto, a seguito del sinistro, non era stato preceduto dall’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, pur essendo l’analisi stata richiesta autonomamente dalla Polizia giudiziaria.
3. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale lamenta la violazione dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., nonchè il vizio di motivazione.
4. La doglianza, ricostruendo la vicenda, sottolinea che l’indagato, condotto in ospedale in stato di incoscienza, in codice rosso, fu immediatamente sottoposto a visita alle ore 2:14, risultando “non collaborante”. In quella sede – e precisamente alle ore 2:20 – furono prescritti dal Dott. P.G. esami ematici e tossicologici, oltre ad altre indagini cliniche. Solo alle ore 3:00, invece, giungeva alla Direzione sanitaria la richiesta della Polizia giudiziaria per l’effettuazione dei test alcolemici e per la ricerca di tracce di stupefacenti nel sangue. Essendo, nondimeno, siffatti controlli già stati già richiesti ed effettuati nell’ambito del protocollo sanitario-terapeutico, il previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non era dovuto, con la conseguenza dell’utilizzabilità dell’accertamento. Conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, allegando il verbale di accettazione dell’interessato presso il Pronto Soccorso in codice rosso e documentazione sulle prestazioni sanitarie disposte, nonchè la richiesta della polizia giudiziaria di sottoporre il medesimo a prelievo destinato all’accertamento della presenza di alcool nel sangue.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria ritualmente depositata, in data 23 giugno 2020, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
6. Con memoria trasmessa in cancelleria, in data 30 giugno 2020, L.M., a mezzo del suo difensore, ricostruendo la vicenda e ripercorrendo le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, ha concluso per la reiezione del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, in caso di richiesta, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, di prelievo ematico su soggetto coinvolto in incidente stradale e condotto presso struttura ospedaliera, al fine di accertare il tasso alcolemico e la presenza di droghe d’abuso nel sangue, l’esecuzione deve essere preceduta dal “previo avviso” della facoltà di farsi assistere da un difensore, come disposto dall’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., non solo nell’ipotesi in cui il prelievo venga effettuato esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, ma anche nel caso in cui l’accertamento venga richiesto esclusivamente dalla polizia giudiziaria sul campione di sangue prelevato per esigenze diagnostiche di altro genere, disposte dal personale medico, non comprensive della verifica specifica (ex multis, Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018 – dep. 29/10/2018, C, Rv. 274039).
Al contrario, qualora l’esecuzione dell’accertamento intervenga nell’ambito dell’applicazione di un protocollo sanitario, essendo l’esame del quantitativo di alcool o della presenza di tracce di stupefacenti nel sangue destinato a fini di cura, e quindi disposto al di fuori del contesto di indagine, nessun previo avviso è richiesto dal rito, mancando qualunque rapporto fra l’effettuazione dell’analisi ed il diritto di difesa (cfr. per la ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019 – dep. 18/03/2019, Ellera Francesco, Rv. 275281; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020 – dep. 05/03/2020, Zanni Ileana Flavia, Rv. 278676).
3. Ciò premesso, va rilevato che il pubblico ministero ricorrente sottolinea che l’ordinanza impugnata, dando atto della richiesta da parte della Polizia giudiziaria di effettuare l’esame del tasso alcolemico, intervenuto alle ore 3:00, omette di valutare come dagli atti emergesse che alle ore 2:20 il medico che aveva sottoposto a visita l’indagato, giunto in ospedale in codice rosso ed in stato di incoscienza, avesse già disposto, per ragioni di cura, gli accertamenti successivamente richiesti dalla polizia giudiziaria e risultati positivi.
Ora, effettivamente dagli atti richiamati dal ricorso per cassazione emerge che gli esami ematici per la ricerca della presenza di alcool e droghe di abuso furono disposti alle ore 2:20 dal medico del pronto soccorso, e che la richiesta della polizia giudiziaria intervenne solo alle ore 3:00. Si tratta di una circostanza non menzionata dall’ordinanza, che si limita alla constatazione dell’intervento dell’istanza dei Carabinieri, senza far cenno al momento in cui l’accertamento fu ordinato dal personale medico.
4. L’assenza del vaglio dell’antecedenza della disposizione medica, rispetto alla richiesta investigativa, impone, alla luce dei principi supra enunciati, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, al fine della valutazione circa l’utilizzabilità dell’accertamento, in assenza del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020
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