Che cosa si rischia nel caso in cui si cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale?

La disciplina è dettata dagli articoli 590 e 590 bis del codice penale.

Nel caso in cui la lesione personale non sia grave, ossia con una prognosi fino a 40 giorni, l’art. 590, comma 1 del c.p. prevede che:

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro”.

In questo caso la procedibilità del reato è a querela della persona offesa che deve essere promossa entro 3 mesi e deve contenere la manifestazione della volontà che si proceda penalmente nei confronti dell’autore del reato.

Viceversa, se le lesioni sono gravi o gravissime, si applica la disciplina dell’art. 590 bis del codice penale, in tema di lesioni personali stradali gravi o gravissime, così come modificato dalla legge n. 41 del 2016.

Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio.

Si parla di lesioni personali gravi, così come statuito dall’art. 583 del c.p.:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Viceversa, le lesioni sono gravissime se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

Vediamo quindi che cosa si rischia in caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis del c.p.).

A) L’ipotesi di base è disciplinata dall’art. 590 bis, comma 1 del c.p. che afferma:

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

Se questa è la pena base in caso di lesioni stradali gravi e gravissime, sono previsti degli aggravamenti della pena per una serie di ipotesi quali l’aver commesso il fatto in guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o dall’aver commesso il fatto di reato ponendo in essere violazioni particolarmente significative del Codice della Strada.

B) Rispetto all’ipotesi base, la pena è più elevata e va da un anno e sei mesi a tre anni di reclusione per le lesioni gravi e da due a quattro anni di reclusione per le lesioni gravissime se il fatto è commesso:

  • da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l;
  • dal conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • dal conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
  • dal conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continuai.

C) La pena è poi ulteriormente aumentata qualora e va da tre anni a cinque anni di reclusione per le lesioni gravi e da quattro a sette anni di reclusione per le lesioni gravissime se il fatto è commesso:

  • da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
  • da chi si trova in guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
  • da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l  e rivesta la particolare qualifica di:
  1. conducente che esercita l’attività di trasporto di persone o di cose
  2. conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.

D) Inoltre, la pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso:

  • da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata,
  • ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatori.

E) nel caso il fatto sia commesso da persona che si sia data alla fuga la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a 3 anni di reclusione.

F) Qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, la pena è diminuita della metà.

Si pensi ad esempio, al concorso di colpa della vittima, perché ad esempio attraversa fuori dalle strisce pedonali, o alle cattive condizioni metereologiche che abbiano contribuito al verificarsi dell’evento lesivo.

G) Infine, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Il regime di procedibilità in caso di lesioni personali stradali

In caso di lesioni non gravi la procedibilità è a querela della persona offesa, come abbiamo già visto, mentre in caso di lesioni gravi e gravissime la procedibilità è d’ufficio.

Si è discusso molto in tema di procedibilità delle lesioni personali stradali gravi e molti hanno rilevato che in questi casi sarebbe stato più opportuno prevedere la procedibilità a querela di parte.

La procedibilità d’ufficio è stata confermata dalla Corte Costituzionale, investita della questione, con sentenza n. 248 del 2020, seppure la Corte si sia spesa in argomentazioni del tutto condivisibili sollecitando il legislatore a ripensare la disciplina.

In particolare, la Corte ha affermato che:

 “Non è incostituzionale la mancata previsione della procedibilità a querela di parte del reato di lesioni stradali gravi e gravissime, ex art. 590-bis c.p. Tuttavia, è opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente. A questa conclusione giunge la Corte costituzionale ritenendo non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pavia sull’attuale disciplina che, per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, stabilisce che si debba procedere d’ufficio. Per il giudice rimettente nei casi di occasionali disattenzioni in cui possono incorrere anche gli autisti più esperti, si potrebbe dubitare della necessità di celebrare il processo penale, quando la persona offesa sia stata integralmente risarcita del danno subito, anche per evitare inutili oneri a carico di una giustizia penale già notoriamente sovraccaricata. Per la Consulta, invece, il regime di procedibilità è frutto di una chiara e precisa scelta legislativa: inasprire il complessivo trattamento sanzionatorio di questi reati in quanto di particolare allarme sociale. Allo stesso tempo, i giudici delle leggi lanciano un monito al Legislatore, esortandolo a un complessivo ripensamento della disciplina sulla procedibilità delle diverse ipotesi di lesioni stradali”.

La revoca o la sospensione della patente di guida in caso lesioni personali stradali

La disciplina al riguardo è quella dell’art. 222 del codice della strada secondo cui quando le lesioni personali stradali non sono gravi o gravissime si applica la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi.

A riguardo quando dal fatto deriva una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni.

Negli altri casi di cui all’art. 590 bis del codice penale è prevista la revoca della patente.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 2019 ha affermato:

È costituzionalmente illegittimo l’art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis c.p. La revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis sia dall’art. 590-bis c.p., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti); negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto — e nei limiti fissati — dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada (sentt. nn. 50 del 1980, 22, 222 del 2018) “.

Pertanto, il Giudice quando ricorreranno le ipotesi di cui all’art. 590 bis, comma 1, 4, 5 e 6 del codice penale potrà applicare la sospensione della patente, anzichè la revoca, sulla base della valutazione delle circostanze del caso concreto.

Il prelievo coattivo di campioni biologici

È possibile procedere a prelievo coattivo di liquidi biologici a seguito di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590 bis del c.p. o di omicidio stradale?

Prima della legge n. 41 del 2016 non era possibile, tuttavia a seguito degli interventi operati dal legislatore agli articoli 224 bis e 359 bis del c.p.p. si ritiene che oggi sia possibile.

L’art. 224 bis del c.p.p. prevede al comma 1:

Quando si procede […] per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale […], se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporne all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti”.

Quindi, il Giudice può ordinare l’esecuzione coattiva:

  • Del prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA
  • O di accertamenti medici.

È evidente che in fase di indagini per l’accertamento dello stato di alterazione dovuto all’alcol o agli stupefacenti dopo l’incidente stradale non è possibile attendere troppo tempo per non pregiudicare i risultati degli esami e, a tal fine, è stata introdotta la norma di cui all’art. 359 bis del c.p.p. che afferma al comma 3 bis che “[…] gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. […]”.

Il dubbio dall’esame della disciplina è se sia possibile procedere a prelievo coattivo ematico in assenza di una espressa previsione esplicita all’articolo 224 bis del c.p.p. che fa solo riferimento al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o a non meglio precisati accertamenti medici.

Al riguardo la Procura di Trento ha adottato una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ha ritenuto che in assenza di ulteriori indicazioni normative non sia consentito il prelievo coattivo ematico.

Di diverso avviso la maggior parte delle altre Procure d’Italia che hanno ritenuto che negli “accertamenti medici” previsti dall’art. 224 bis, comma 1  del c.p. rientrasse anche il prelievo ematico.

La questione non è di poco conto perché certamente il prelievo ematico può certamente ritenersi il metodo più adeguato per verificare l’eventuale stato di ebbrezza o l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Difatti il sangue è la matrice biologica più affidabile per accertare l’eventuale assunzione di alcol e droga e l’attualità dell’uso della sostanza.

Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Art. 590 bis c.p.

[I] Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

[II] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

[III] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[IV] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

[V] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[VI] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[VII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

[VIII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

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