Motociclisti e scooteristi in guida in stato di ebbrezza: le sanzioni 2020
- 1 Motociclisti e scooteristi in guida in stato di ebbrezza: le sanzioni 2020
- 1.1 1. In caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste:
- 1.2 2. In caso di tasso alcolemico superiore 0,8 (zero) e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è previsto:
- 1.3 3. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è previsto:
- 1.4 4. In caso di rifiuto di sottoporsi ad Alcoltest
- 1.5 Alcoltest: dimezzamento del periodo di sospensione della patente
- 1.6 Omicidio stradale: le pene e le sanzioni 2022 aggiornate
- 1.7 Lesioni personali stradali: cosa si rischia?
Quali sono le sanzioni previste dal codice della strada nel caso in cui un motociclista o un conducente di scooter risulti con un tasso alcolemico oltre i limiti?
In questi casi il problema è serio, perché a seguito della contestazione penale di guida in stato di ebbrezza si subisce il ritiro della patente, si rischia di sporcare la fedina penale e di subire una serie di sanzioni penali e amministrative.
La prima cosa da sapere è che affinchè inizi un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza è necessario che venga superata la soglia di tasso alcolemico di 0,8 grammi per litro o che ci si sia rifiutati di sottoporsi all’alcoltest.
In questo caso iniziano due procedimenti:
- Il primo è amministrativo, per cui la patente viene ritirata dagli agenti operanti e viene trasmessa al prefetto che decreterà la sospensione della patente, generalmente per un periodo di tempo predeterminato, e ordinerà di sottoporsi alle visite mediche presso una commissione medica locale per accertare l’idoneità alla guida.
- Il secondo è penale, per cui si rischiano delle gravi sanzioni a seconda del tasso alcolemico riscontrato quali:
a) l’arresto;
b) l’ammenda;
c) la sospensione o la revoca della patente;
d) la confisca del veicolo;
e) la decurtazione dei punti dalla patente.
Le sanzioni aumentano progressivamente a seconda del tasso alcolemico riscontrato.
Vediamo nel dettaglio le sanzioni previste dal codice della strada all’art. 186.
Al riguardo il codice della strada prevede 4 ipotesi di guida in stato di ebbrezza sanzionate a seconda del tasso alcolemico riscontrato e del comportamento del conducente che si rifiuta di sottoporsi all’accertamento.
La prima ipotesi è un illecito amministrativo, meno grave rispetto alle successive tre, che sono degli illeciti penali veri e propri.
1. In caso di tasso alcolemico superiore a 0,5 (zero) e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sono previste:
a) la sanzione amministrativa da € 532 a € 2.127
b) la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
c) la decurtazione di 10 punti della patente
2. In caso di tasso alcolemico superiore 0,8 (zero) e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è previsto:
a) l’arresto fino a 6 mesi;
b) l’ammenda da € 800 a € 3.200;
c) la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
d) la decurtazione di 10 punti della patente.
3. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è previsto:
a) l’arresto da 6 mesi ad 1 anno;
b) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000;
c) la sospensione della patente da 1 a 2 anni;
d) la patente è sempre revocata in caso di recidiva nel biennio;
e) la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato;
g) la decurtazione di 10 punti dalla patente;
In tutte queste 3 ipotesi, se hai provocato un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate, ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito (vedi l’art. 186, comma 2 bis del codice della strada).
Al fine di ritenere sussistente un incidente stradale non è necessario urtare altri veicoli o coinvolgere altre persone.
Difatti nella nozione di incidente stradale deve intendersi ricompreso qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli; pertanto, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale.
Affinché possa dirsi che la persona in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, è necessario che la guida sotto l’influenza dell’alcol sia stata causa, anche se non esclusiva, del sinistro.
Se ad esempio si è stati tamponati non si applicherà nessun aggravamento di sanzioni.
4. In caso di rifiuto di sottoporsi ad Alcoltest
a) l’arresto da 6 mesi a 1 anno;
b) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000;
c) la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni;
d) la revoca della patente se il fatto è commesso da persona condannata nei due anni precedenti;
e) la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato;
f) La decurtazione di 10 punti dalla patente;
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