La disciplina in materia di omicidio stradale è dettata dall’art. 589 bis del codice penale che è stato introdotto dalla legge n. 41 del 2016.

Tale legge nasce dall’idea che quando ci si pone alla guida di un veicolo si deve avere la consapevolezza di avere tra le mani un’arma che potrebbe addirittura essere letale verso vittime il più delle volte assolutamente incolpevoli.

Con questa legge viene data una risposta alla richiesta di giustizia dei parenti delle vittime della strada ispirata da un elevato rigore sanzionatorio.

Difatti è prevista una progressione criminosa che parte da una ipotesi base di omicidio stradale con una pena che viene via via aggravata a seconda di una delle situazioni previste dalla legge.

Vediamo, dunque, che cosa si rischia in caso di omicidio stradale.

L’ipotesi base di omicidio stradale

L’ipotesi base è disciplinata dall’art. 589, comma 1 del c.p. che prevede che:

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Se questa è la pena base in caso di omicidio stradale, sono previsti degli aggravamenti della pena per una serie di ipotesi quali l’aver commesso il fatto in guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o dall’aver commesso il fatto di reato ponendo in essere violazioni particolarmente significative del codice della Strada.

L’omicidio stradale con pene più gravi

Rispetto all’ipotesi base, la pena è più elevata e va da 5 a 10 anni se il fatto è commesso:

  • da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l;
  • dal conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
  • dal conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano;
  • dal conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

La pena è poi ulteriormente aumentata qualora e va da otto a dodici anni di reclusione se il fatto è commesso:

  • da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
  • da chi si trova in guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
  • da chi si trova in guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l e rivesta la particolare qualifica di:
  1. conducente che esercita l’attività di trasporto di persone o di cose
  2. conducente di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonchè di autoarticolati e di autosnodati.

Inoltre, la pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso:

  1. da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata,
  2. ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatori.
  3. nel caso il fatto sia commesso da persona che si sia data alla fuga la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può essere inferiore a 5 anni di reclusione.

L’omicidio stradale e l’attenuante della responsabilità non esclusiva

Qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Si pensi ad esempio, al concorso di colpa della vittima, perché ad esempio attraversa fuori dalle strisce pedonali, o alle cattive condizioni metereologiche che abbiano contribuito al verificarsi dell’evento lesivo.

Omicidio stradale di più persone

Infine, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 18.

Il prelievo coattivo di campioni biologici 

È possibile procedere a prelievo coattivo di liquidi biologici a seguito di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime?

Prima della legge n. 41 del 2016 non era possibile, tuttavia a seguito degli interventi operati dal legislatore agli articoli 224 bis e 359 bis del c.p.p. si ritiene che oggi sia possibile.

L’art. 224 bis del c.p.p. prevede al comma 1:

Quando si procede […] per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale […], se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporne all’esame del perito, il giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti”.

Quindi, il Giudice può ordinare l’esecuzione coattiva:

  • del prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA
  • o di accertamenti medici.

È evidente che in fase di indagini per l’accertamento dello stato di alterazione dovuto all’alcol o agli stupefacenti dopo l’incidente stradale non è possibile attendere troppo tempo per non pregiudicare i risultati degli esami e, a tal fine, è stata introdotta la norma di cui all’art. 359 bis del c.p.p. che afferma al comma 3 bis che “[…] gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell’interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. […]”.

Il dubbio dall’esame della disciplina è se sia possibile procedere a prelievo coattivo ematico in assenza di una espressa previsione esplicita all’articolo 224 bis del c.p.p. che fa solo riferimento al prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o a non meglio precisati accertamenti medici.

Al riguardo la Procura di Trento ha adottato una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ha ritenuto che in assenza di ulteriori indicazioni normative non sia consentito il prelievo coattivo ematico.

Di diverso avviso la maggior parte delle altre Procure d’Italia che hanno ritenuto che negli “accertamenti medici” previsti dall’art. 224 bis, comma 1 rientrasse anche il prelievo ematico.

La questione non è di poco conto perché certamente il prelievo ematico può certamente ritenersi il metodo più adeguato per verificare l’eventuale stato di ebbrezza o l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Difatti il sangue è la matrice biologica più affidabile per accertare l’eventuale assunzione di alcol e droga e l’attualità dell’uso della sostanza.

La revoca o la sospensione della patente di guida 

La legge n. 41 del 2016 ha inasprito non solo la pena prevista per l’omicidio stradale ma anche la sanzione accessoria prevista che è quella della revoca della patente sotto il profilo degli anni necessari per poter riottenere la patente..

La disciplina è prevista dall’art. 222 del codice della strada che al comma 2 afferma:

“[…] Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza”.

Quali sono gli effetti della revoca della patente?

A tale riguardo l’art. 222, comma 3 del codice della strada afferma:

Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga”.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 2019 ha affermato in riferimento all’art. 589-bis e 590 bis (lesioni stradali) che “[…], sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto e nei limiti fissati dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 c. strad.”.

Pertanto, il Giudice quando ricorreranno le ipotesi di cui all’art. 589 bis, comma 4,5 e 6 del codice penale potrà applicare la revoca o la sospensione della patente a seconda delle circostanze del caso concreto.

 

Linee guida della Procura di Roma in tema di PROTOCOLLO OMICIDIO STRADALE

 

Sentenza sul caso delle due ragazze uccise a Roma a Corso Francia disponibile sul sito sistemapenale.it

 

Art. 589 bis – Omicidio stradale

[I] Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

 

[II] Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

[III] La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

[IV] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

[V] La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

[VI] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[VII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

[VIII] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

competenza: Trib. monocratico (comma 1, 4 e 5); Tribunale collegiale (comma 2 e 3; nelle ipotesi in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 590-ter)

arresto: facoltativo (comma 1, 4 e 5); obbligatorio (comma 2 e 3)

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d’ufficio

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